29-Set-2017 - SCADENZA ACCISE

Si ricorda che tassativamente entro martedì 31 ottobre dovranno essere presentate all’Agenzia delle Dogane le istanze per il recupero delle accise sul gasolio acquistato nel 3° trimestre 2017 (dal 01/07 al 30/09), per i veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (esclusi mezzi euro 0, 1, 2).

La misura del beneficio rimborsabile è pari a 214,18 euro per 1000 litri di prodotto. Si raccomanda alle imprese associate di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda. In caso di compilazione non corretta non solo ci possono essere conseguenze penali, ma anche la decadenza del beneficio ottenuto.

La Segreteria F.A.I. è a disposizione per il controllo e la consegna delle istanze (0303556861)

Si riepilogano di seguito le modalità operative per la compilazione del modulo per il recupero accise, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017, da presentare all’Agenzia delle Dogane entro il 31 ottobre 2017:

1) il contributo è ammesso per tutti i camion adibiti a trasporto merci con massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. (non inferiori) di categoria Euro 3 o superiori;

2) ATTENZIONE: I MEZZI EURO 0, 1 E 2 SONO ESCLUSI DAL RECUPERO DELL’ACCISE

3) Sul sito www.faibrescia.it è disponibile il link al sito dell’Agenzia delle Dogane per scaricare il programma per elaborare l’istanza;

4) Salvare il file su CD RW;

5) Stampare, datare e firmare il modulo in originale, che dovrà essere presentato all’Agenzia delle Dogane unitamente al file in formato .dic salvato su CD RW;

6) allegare la fotocopia del documento d’identità valido (non scaduto);

7) utilizzare le sole fatture poiché le schede carburanti non sono ammesse quali documenti giustificativi per gli acquisti di gasolio;

8) le imprese che per la prima volta presentano l’accise devono allegare copia iscrizione all’Albo C/T;

9) Le fatture dei rifornimenti effettuati presso i distributori stradali devono riportare obbligatoriamente le targhe dei veicoli elencati nell’istanza, diversamente non saranno valide ai fini della riduzione dell’aliquota di accise sul gasolio;

10) l’entità dell’accise riconosciuta è pari a € 0,21418 al litro per il gasolio acquistato dal 01.07.2017 al 30.09.2017.

11) riportare i Km percorsi registrati nel contachilometri al 30.09.2017 nel quadro A;

12) allegare copia dei libretti di circolazione e dei contratti leasing con riportato il telaio dei mezzi acquistati nel periodo e copia della fattura di vendita dei mezzi ceduti nel periodo;

13) trascorsi 60 gg. dalla data di presentazione della pratica all’Agenzia delle Dogane, senza aver ricevuto comunicazione di diniego da parte dell’Ente stesso, l'importo del credito risultante è da utilizzare per il pagamento delle imposte, dei contributi INPS, delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Enti previdenziali, mediante delega F24, entro e non oltre il 31.12.2018 (codice tributo 6740). Decorso detto termine si dovrà presentare istanza di rimborso entro e non oltre il 30.06.2019 e non sarà più possibile compensare.

14) Si raccomanda di porre la massima attenzione ai dati inseriti nella domanda, qualsiasi errore potrà essere causa di annullamento del beneficio con conseguente recupero dell’importo maggiorato da sanzioni e interessi, oltre che passibile di denuncia penale per false dichiarazioni.

15) Si ricorda inoltre che le cisterne di qualsiasi stoccaggio sono soggette al nulla osta dei Vigili del fuoco e all’autorizzazione del Comune dove sono installate.

16) ATTENZIONE: Controllare sempre che il cartaceo corrisponda con il file salvato.

17) ATTENZIONE: Per le accise presentare con rimborso in danaro bisogna sempre allegare alla domanda le copie delle fatture.

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