25-Ago-2014 - COMPENSAZIONE ACCISE
La F.A.I. ricorda che trascorsi 60 gg. dalla data di presentazione all’Agenzia delle Dogane o dalla ricevuta di ritorno se spedita per posta senza aver ricevuto comunicazioni di diniego è possibile compensare il credito accise con l’F24 (codice tributo 6740).
Attenzione che in caso di compensazione indebita (in anticipo) del credito, si dovrà predisporre il ravvedimento operoso comprensivo della sanzione e degli interessi al tasso legale.