CARO CARBURANTE, PROVVEDIMENTI URGENTI DEL GOVERNO: D.L. 33 DEL 18/03/2026

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03 è stato pubblicato il D.L. n. 33 del 18/03/2026 con il quale il Governo ha previsto alcuni interventi per fronteggiare l’impennata del costo dei carburanti, che sono in vigore a partire dalla data odierna.

Gli interventi più rilevanti sono i seguenti:

1- Riduzione dell’accisa su benzina, gasolio e GPL (art.2)

A partire da oggi – 19 marzo – e per i successivi 20 giorni (quindi fino all’8 aprile), l’importo delle accise sulla benzina e sul gasolio utilizzato come carburante viene ridotto di 20 centesimi: pertanto, sia per la benzina che per il gasolio, la nuova accisa sarà pari a 472,90 euro per mille litri di prodotto. Considerata anche l’Iva che grava sulle accise, il taglio complessivo alla pompa sarà di 24,4 centesimi di euro al litro.

Ovviamente ciò comporterà anche una riduzione del recupero delle accise sul gasolio, sempre fino all’8 aprile, assottigliandosi il differenziale rispetto all’aliquota del gasolio commerciale (pari, ricordiamo a 403,22 € per mille litri di prodotto). 

Anche per il GPL usato come carburante viene prevista una riduzione dell’accisa, per cui la nuova aliquota ammonta a 167,77 euro per mille chilogrammi.

2- Credito d’imposta per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi del carburante (art.3)

Per mitigare gli effetti dei rincari del gasolio, a favore delle imprese di autotrasporto merci è stato previsto un credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di Febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel corso del 2026 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla base imponibile Irap. 

ATTENZIONE: L’AMMONTARE DEL CREDITO NON E’ STATO INDICATO DALLA NORMA DI LEGGE, TENUTO CONTO CHE OPERERA’ SUL DIFFERENZIALE DI PREZZO REGISTRATO NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO RISPETTO A QUELLO DI FEBBRAIO 2026!

3- Aggiornamento mensile della componente gasolio dei valori indicati di riferimento dei costi di esercizio (art. 3.6)

Tenuto conto delle oscillazioni riportate dal costo del carburante in questo periodo, la componente gasolio dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio verrà aggiornata mensilmente, anziché ogni tre mesi.

4- Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti (art.1)

Il c.1 prevede che le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l’approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti comunichino giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita curandone la pubblicazione sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato. In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ai sensi del c.2, i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere modificati nell’arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il c.3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti, demandando le relative funzioni al Ministero delle imprese e del made in Italy – Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza.

Il c.6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

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