Informiamo le aziende di autotrasporto che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40 del 26 ottobre, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con il modello F24, del credito d’imposta per il caro gasolio per il periodo marzo – agosto 2026.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’importo, utilizzabile in compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, accedendo al proprio cassetto fiscale dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo è “7082” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.