CREDITO D’IMPOSTA SUL CARO GASOLIO (MARZO-LUGLIO 2026): PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

In merito al credito d’imposta sul caro gasolio per il periodo marzo – luglio 2026 si forniscono di seguito le prime indicazioni operative elaborate. Si precisa che il decreto direttoriale che disciplinerà nel dettaglio le modalità di richiesta, comprensivo del file per la rendicontazione delle fatture, risulterebbe in via di pubblicazione nei prossimi giorni. La presente comunicazione ha valore informativo e sarà aggiornata non appena disponibile il testo ufficiale.

Inoltre, informiamo che il Governo ha adottato due provvedimenti, già pubblicati sulla G.U. n. 172 del 27/7/2026:
1- il D.M. 27/7/26,
2- il D.L. 27/7/26, n. 133.

Con il primo riduce l’accisa sul gasolio di 14 centesimi (+ iva), portandola da 672,90 a 532,90 per i giorni 28 e 29 luglio 2026. Con il D.L. 133/26, poi, proroga la menzionata riduzione dal 30/07 e fino al 6/08/26. Conseguentemente, per i dieci giorni che vanno dal 28/07 al 6/08/26, l’importo per la riduzione delle accise scenderà da 26,96 a 12,96 centesimi di euro al litro. Con lo stesso D.L. il Governo ha poi aumentato il credito d’imposta per gli autotrasportatori da 300 a 322 milioni di euro, includendo anche il corrente mese di luglio nella richiesta del credito. Tale richiesta dovrà essere presentata dalle imprese interessate esclusivamente attraverso la piattaforma dell’ADM nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre, per un credito d’imposta che verrà generato nel successivo mese di dicembre per essere utilizzato in compensazione entro la scadenza del 31/12/26. Si rimane in attesa del decreto direttoriale ministeriale.

Possono beneficiare dell’agevolazione:
le imprese di autotrasporto merci che pagano le imposte in Italia. Sono esclusi i trasporti in conto proprio.

Veicoli ammessi:
– Veicoli Euro 5 ed Euro 6; esclusi Euro 4 e inferiori.
– Trasporto merci: massa complessiva a pieno carico maggiore o uguale a 7,5 tonnellate.
– Confermata l’ammissibilità del carburante HVO tra i costi rimborsabili.

Gestione dell’elenco dei veicoli in piattaforma della ADM e mezzi a noleggio (registro REN):
All’accesso in piattaforma, il sistema propone in automatico un elenco precompilato dei veicoli riconducibili all’impresa, sulla base dei dati del CED, dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e del Registro Elettronico Nazionale (REN).

L’impresa non deve limitarsi a prendere atto di questo elenco ma la piattaforma consente di intervenire attivamente, in due modi:

1- selezionare o deselezionare i veicoli proposti, escludendo quelli che l’impresa ritiene non debbano beneficiare del contributo (ad esempio perché non rientrano nei requisiti Euro 5/Euro 6 o nella soglia di massa/posti previsti, oppure perché non hanno effettivamente generato la spesa di carburante da rimborsare);

2- aggiungere manualmente, tramite un campo libero, eventuali veicoli mancanti rispetto all’elenco proposto, compresi i veicoli a noleggio non ancora comparsi in automatico.
Questo secondo punto è particolarmente rilevante per i veicoli in locazione/noleggio: un veicolo a noleggio comparirà nell’elenco precompilato solo se risulta correttamente annotato al REN a nome dell’impresa che lo utilizza.

Si raccomanda quindi a tutte le imprese che utilizzano mezzi a noleggio di verificare, prima dell’apertura della piattaforma (1° settembre), che tali veicoli risultino regolarmente annotati al REN. Se ciò non fosse ancora avvenuto, il veicolo non uscirà automaticamente nella lista ma resta, comunque, possibile aggiungerlo manualmente come sopra descritto.

Come funzionerà la piattaforma e la richiesta:
La piattaforma, gestita da Agenzia delle Dogane e Sogei, sarà aperta dal 1° al 15 settembre 2026. Non è previsto un click day. Si è comunque in attesa di un decreto direttoriale che illustrerà le modalità di accesso al portale al quale si potrà accedere tramite SPID o CIE. Il primo accesso è riservato al titolare dell’impresa con possibilità successiva di delega a terzi. 
Per ciascuna fattura l’impresa dovrà inserire: numero/ID della fattura, importo lordo, importo rimborsabile (cioè la quota riferita ai soli veicoli ammessi, nel caso in cui la stessa fattura comprenda anche mezzi non ammessi o altre voci di spesa).

Rifornimenti effettuati all’estero:
Sono ammesse al rimborso anche le fatture di rifornimento effettuate all’estero (ad esempio in Francia o in altri Paesi UE), a condizione che si tratti di spese sostenute da un’impresa italiana per veicoli regolarmente immatricolati/registrati in Italia. Per queste fatture andrà indicato il Paese estero di emissione.

Il confronto per il calcolo del rimborso non si fa con il prezzo del gasolio nel Paese estero, ma sempre e solo con il prezzo medio italiano di febbraio 2026 (dato MASE). Non esiste quindi un doppio parametro (uno per l’Italia e uno per l’estero): la soglia di riferimento resta unica ed è sempre quella italiana.

Come si calcola il rimborso del 70% sul prezzo medio di febbraio (dati MASE): scarica il file in allegato.

Tempistica di erogazione e compensazione:
L’istruttoria dovrebbe concludersi entro il 15 dicembre 2026. Il credito potrà essere compensato tramite modello F24: allo stato attuale la normativa consente la compensazione solo fino al 31 dicembre 2026, quindi di fatto tramite un unico F24 utilizzabile (quello del 16 dicembre). 

Cosa resta da ricevere prima di poter operare:

– Il testo del decreto direttoriale definitivo.

– Il file ufficiale per la rendicontazione delle fatture e le relative istruzioni di compilazione.

– Eventuali FAQ di Agenzia delle Dogane/Sogei.

Non appena disponibili questi elementi, sarà diffusa una comunicazione operativa di dettaglio con le istruzioni definitive per la presentazione delle domande.

Per ulteriori chiarimenti contattare la segreteria al 0303556861.

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