29-Ago-2016 - COMPENSAZIONI

Accise: la F.A.I. ricorda che trascorsi 60 gg. dalla data di presentazione dell’istanza trimestrale all’Agenzia delle Dogane senza aver ricevuto comunicazioni di diniego è possibile compensare il credito accise con l’F24 (codice tributo 6740).
Attenzione che in caso di compensazione indebita (in anticipo) del credito, si dovrà predisporre il ravvedimento operoso comprensivo della sanzione e degli interessi al tasso legale.
Sono inoltre detraibili: - il S.S.N. su RC, beneficio ammesso per gli automezzi da 11,5 ton., di categoria euro 2 o superiori e per un importo massimo di € 300,00 per ciascun veicolo da utilizzare come credito d’imposta, con il codice tributo 6793 anno di riferimento 2016, entro il 31.12.16; - le deduzioni forfettarie che per il periodo d’imposta 2015 che sono le seguenti: 17,85 euro per i trasporti effettuati all’interno del comune in cui ha sede l’azienda; 51 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

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