9-Dic-2022 - A.D.R.: OBBLIGO DI NOMINA
Si ricorda che il 31/12 termina la prima deroga prevista dalla sottosezione 1.6.1.44 dell’A.D.R 2019 a beneficio degli speditori (committenti), relativamente alla nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose. Le Associazioni hanno richiesto un’ulteriore proroga di 6 mesi, fino al 30/6/23, per chiarire che gli speditori possono beneficiare delle deroghe espressamente previste per il consulente del trasporto dell’A.D.R. e dell’esenzione prevista dal D.M 4 luglio 2000, per le imprese che effettuano trasporti in regime A.D.R. in maniera occasionale e in ambito nazionale, di merci che presentano un livello di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.