24-Mag-2011 - MULTA E DECURTAZIONE PUNTI


Il Ministero dell’Interno ha affermato, con circolare del 29 aprile scorso, che in pendenza di un ricorso proposto contro un verbale di infrazione del C.d.s, il proprietario del mezzo non è obbligato a comunicare le generalità del conducente all’organo di Polizia stradale che le abbia richieste.
Nella circolare del Ministero è infatti stabilito che la presentazione del ricorso sia un giustificato e documentato motivo per omettere questa comunicazione, tale da escludere che nei confronti del proprietario possa applicarsi la sanzione prevista per l’omessa comunicazione nei 60 gg. successivi alla notifica del verbale di contestazione.
Inoltre, la circolare del Ministero stabilisce che l’obbligo di comunicazione si intende soddisfatto quando il proprietario del veicolo abbia indicato, nel ricorso, la persona che si trovava alla guida al momento dell’accertamento dell’infrazione; tuttavia, nei confronti di quest’ultima, i punti saranno decurtati dalla patente/cqc soltanto una volta che il ricorso sia stato respinto ed il verbale sia diventato definitivo.
Diversamente, se nel ricorso non è stato specificato il soggetto che si trovava alla guida e le impugnazioni proposte dal proprietario del mezzo siano state definitivamente respinte, l’organo di Polizia dovrà notificare a quest’ultimo un nuovo verbale con l’invito a comunicare i dati del conducente entro 60 gg. Peraltro, proprio per evitare la notifica di un secondo verbale, la circolare consente agli operatori di Polizia di inserire nel primo verbale contente l’infrazione contestata, la seguente formula: “L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 gg, ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del c.d.s, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”.
In allegato la circolare ministeriale.

Cordiali saluti
La Segreteria
F.A.I. Brescia


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