Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, noto come 22° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), ha introdotto un nuovo aggiornamento normativo per la classificazione del rame metallico, basato sulle sue proprietà fisiche e sulla superficie specifica: le particelle più fini sono ora considerate altamente tossiche per l’ambiente acquatico, richiedendo l’adeguamento delle schede di sicurezza e delle etichette / imballaggi per i prodotti contenenti rame.
Il tutto avrebbe comportato una serie di obblighi onerosi per le aziende di trasporto, tra cui:
- nomina del consulente ADR aziendale;
- adeguamento dei veicoli con dotazioni e dispositivi conformi all’ADR (estintori, pannelli di pericolo, borsa ADR, ecc.);
- formazione obbligatoria dei conducenti con conseguimento del Certificato di formazione professionale (C.F.P. – patentino ADR), tramite corso e successivo esame presso la Motorizzazione Civile;
- adeguamento tecnico dei mezzi con cassoni scarrabili certificati e compartimenti a tenuta stagna.
La FAI pertanto informa che in data 13/7/2026 anche la Germania, oltre l’Italia, ha firmato l’accordo multilaterale ADR M372 sul trasporto su strada di leghe metalliche contenenti rame consentendo una deroga dall’applicazione dell’ADR per questo tipo di trasporto fino al 31 agosto 2028
Pertanto, queste leghe potranno essere trasportate senza essere soggette alle disposizioni ADR, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni specifiche e che copia dell’accordo sia tenuto a bordo del veicolo.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Consulente ADR, ing. Arenghi al numero 030/3556867