Il Governo ha emanato il decreto-legge chiamato 1° maggio 2026 che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile e contiene le seguenti novità.
Si precisa che per quanto riguarda le misure atte a favorire l’assunzione di nuovo personale, in particolare per i cosiddetti “Bonus donne”, “Bonus ZES” e “Bonus giovani”, l’Inps ha già dettato le istruzioni operative necessarie per la fruibilità delle stesse.
- Bonus donne 2026 (art. 1)
La misura prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, donne svantaggiate.
Le categorie interessate sono:
- donne senza impiego da almeno 24 mesi (molto svantaggiate);
- donne senza impiego da almeno 12 mesi appartenenti a categorie svantaggiate individuate dalla normativa UE (particolarmente svantaggiate);
- donne senza impiego da almeno 6 mesi (svantaggiate).
L’incentivo è pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, per un massimo di 24 mesi per le categorie “molto svantaggiate” e 12 mesi per quelle “svantaggiate”. L’importo sale a 800 euro mensili per le lavoratrici residenti nelle Regioni della ZES unica, mantenendo le stesse durate.
Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro deve rispettare diverse condizioni, tra cui:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza;
- rispetto dei contratti collettivi;
- assenza di licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti;
- divieto di effettuare licenziamenti economici nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata;
- incremento occupazionale netto;
- rispetto del “salario giusto” previsto dal decreto.
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite il modulo online disponibile sul “Portale delle Agevolazioni – Bonus donne 2026” del sito INPS (www.inps.it).
- Bonus giovani 2026 (art. 2)
La misura prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, giovani under 35 appartenenti a categorie svantaggiate o molto svantaggiate.
Rientrano tra i “molto svantaggiati” i giovani senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie individuate dalla normativa UE. In questo caso, l’esonero è pari a massimo 500 euro mensili per 24 mesi.
Rientrano invece tra gli “svantaggiati” i giovani appartenenti ad ulteriori categorie previste dalla definizione europea di lavoratore svantaggiato, come disoccupati da almeno 6 mesi, giovani tra 15 e 24 anni, persone con basso livello di istruzione, genitori soli, lavoratori impiegati in settori con forte disparità di genere o appartenenti a minoranze etniche. In questo caso, il beneficio massimo è sempre di 500 euro mensili, ma per una durata massima di 12 mesi.
Per accedere all’incentivo, i datori di lavoro devono rispettare specifiche condizioni, tra cui:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- assenza di licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti;
- divieto di licenziamento del lavoratore incentivato nei 6 mesi successivi;
- incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite il modulo online disponibile nel “Portale delle Agevolazioni – Bonus giovani 2026” del sito INPS, sia per assunzioni già effettuate sia per rapporti di lavoro non ancora avviati.
- Bonus ZES (art. 3)
La misura è volta a sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno– ZES unica e consiste in un esonero contributivo della durata massima di 24 mesi, in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale di età pari o superiore a 35 anni, disoccupato da almeno 24 mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’assunzione deve avvenire presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica, ossia nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.
- Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (art. 4)
Le imprese che trasformano contratti a termine in contratti stabili per giovani under 35 potranno beneficiare di uno sconto totale sui contributi fino a 500 euro al mese per 24 mesi. Per accedere agli incentivi, le aziende:
- non devono aver effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti;
- non devono licenziare il lavoratore incentivato nei 6 mesi successivi;
- devono rispettare le norme sul cosiddetto “salario giusto”.
- Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro (art.6)
Le aziende che ottengono specifiche certificazioni sulla conciliazione tra vita privata e lavoro potranno avere ulteriori riduzioni contributive fino a 50.000 euro annui.
- Salario giusto e incentivi (art. 7)
l decreto stabilisce che la retribuzione corretta deve fare riferimento ai contratti nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. In pratica:
- i lavoratori dovranno ricevere almeno il trattamento economico previsto dai principali CCNL;
- le offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma SIISL dovranno indicare chiaramente il contratto applicato e la retribuzione prevista.
- Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva (art. 8)
Viene stabilito che INPS, ISTAT, CNEL e altri enti pubblici collaboreranno per monitorare stipendi e contratti applicati, con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza salariale e contrastare contratti poco tutelanti.
- Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata (art. 9)
Il comma 1 dell’articolo 9, potenziando le funzioni del CNEL, istituisce il Rapporto annuale nazionale sulle retribuzioni articolato per settori omogenei che dovrà essere trasmesso al Parlamento con l’obiettivo di valutare l’efficacia del sistema retributivo nazionale.
- Rinnovi contrattuali (art. 10)
Il decreto punta ad evitare ritardi nei rinnovi dei contratti collettivi. Se un contratto non viene rinnovato entro 12 mesi dalla scadenza scatterà automaticamente un adeguamento parziale degli stipendi legato all’inflazione.
- Obblighi di informazione (art. 11)
Tra le novità del decreto 1° maggio si stabilisce che dal momento dell’assunzione e anche nella busta paga dovrà essere indicato chiaramente quale contratto collettivo viene applicato al lavoratore.
- Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026 (art. 16)
In aggiunta a quanto comunicato sul notiziario di febbraio 2026, a pag. 20, si precisa che il decreto 1° maggio stabilisce per i datori di lavoro tenuti alla destinazione del contributo al fondo di tesoreria dell’Inps che abbiano raggiunto negli anni successivi la soglia dimensionale, i versamenti riferiti al periodo che va dall’inizio dell’anno fino giugno 2026, si considerano tempestivamente effettuati nei termini di legge se eseguiti entro il 16 luglio 2026; a tali periodi non verranno applicate sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Ricordiamo che, per il biennio 2026-2027, tale soglia è stabilita in 60 dipendenti (anziché 50) calcolati sulla media dei dipendenti in forza nell’anno solare precedente.
Data la rilevanza dell’argomento invitiamo tutte le aziende associate a contattare il nostro consulente del lavoro per approfondire ulteriormente le varie disposizioni del decreto in oggetto.