16-Feb-2023 - NUOVI CHIARIMENTI SULL'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI A.T

La Direzione Generale per la motorizzazione del MIT con la circolare prot. 4431 del 9 febbraio 2023, ha fornito istruzioni alle D.G.T sulla regolamentazione dell’apertura di nuovi locali e sul trasferimento degli stessi da parte degli esperti A.T.P.

Le istruzioni sono state distinte a seconda se gli esperti siano stati abilitati prima o dopo il D.M del 24 ottobre 2007 che è lo stesso che disciplina l’attività degli esperti A.T.P. Quindi, nel presente articolo, tutti colo che sono stati prima del suddetto D.M verranno indicati come “vecchi esperti” e tutti coloro che hanno ottenuto l’abilitazione successivamente al decreto in questione verranno indicati come “nuovi esperti”.

Nel primo caso, ovvero dei “vecchi esperti”, il documento stabilisce che coloro che operino secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, esercitano la propria attività in laboratori certificati dalle D.G.T. e non hanno facoltà di aumentare il numero di locali a propria disposizione. In alternativa, possono operare in locali di prova accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e, in tal caso, le procedure per l’apertura di nuovi locali o per il loro spostamento sono assimilate alle disposizioni previste per gli esperti abilitati ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007 (cosiddetti “nuovi esperti”).

I “nuovi esperti” invece, possono operare soltanto con il requisito della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025, associata al laboratorio presso il quale prestano servizio. Per fare chiarezza sulle procedure da seguire per l’apertura di nuove sedi, la circolare propone due esempi:
1- L’esperto ha un solo locale a disposizione e lo stesso, per qualsiasi motivo, non è più operativo. In tal caso, dovendo trasferire la propria operatività presso un’altra sede, può iniziare ad esercitare presso il nuovo laboratorio ancor prima del conseguimento della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025; a tal fine dovrà inoltrare alla competente D.G.T. formale istanza di trasferimento del locale di prova associato e fornirà delle prove della cessazione dell’attività della sede originaria e della richiesta effettuata ad Accredia per l’ottenimento della certificazione stessa. Se l’ispezione di Accredia dovesse dare esito negativo, l’esperto sarà sospeso dalla facoltà di esercitare la propria attività fino a quando non conseguirà il requisito della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025 presso un locale di prova a lui associato.
2- L’esperto ha a disposizione uno o più locali (operativi), certificati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. In tal caso, prima di poter esercitare presso un ulteriore laboratorio di prova, di nuova apertura o conseguente al trasferimento di un precedente locale presso altra sede, dovrà dare evidenza alla D.G.T. presso cui ha avanzato istanza, del conseguimento della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il locale in questione.

Copyright© F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani Brescia Soc. Coop. a.r.l. - 25124 Brescia - Tel. +39.030.35568 - Fax. +39.030.348248 - Privacy Policy