12-Ott-2009 - SCADENZE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La F.A.I. ricorda che ai sensi della Direttiva 86/686 CE e della Norma n. 397:195/A1:2000 fra i dispositivi di sicurezza consegnati ai dipendenti i caschetti di protezione hanno una durata massima di 5 anni dalla data di fabbricazione marcata all'interno degli stessi. Pertanto dopo 5 anni devono essere necessariamente sostituiti. Per i trasgressori si applica l'art. 55 comma 4 lettera B del D.Lgv. 81/08 cioè: l'arresto da 3 a 6 mesi e l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro,
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